IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. All'articolo 1 della legge regionale 27 maggio 1980, n. 64 sono
aggiunti i seguenti commi 4 e 5:
   "4.  La  Regione  assicura  analogo  trattamento ai dipendenti che
vengono trasferiti ad Enti locali  per  l'esercizio  di  funzioni  ai
predetti Enti delegate.
   5.  La  corresponsione  del trattamento di cui al comma precedente
resta  subordinata  ad  apposita  domanda  dell'avente   titolo,   da
presentare  dopo  l'avvenuta  liquidazione  dell'indennita' premio di
servizio  da  parte  dell'Istituto  Nazionale  di  Previdenza  per  i
dipendenti dell'Amministrazione Pubblica (INPDAP)".