IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. All'articolo 1 della legge regionale 27 maggio 1980, n. 64 sono aggiunti i seguenti commi 4 e 5: "4. La Regione assicura analogo trattamento ai dipendenti che vengono trasferiti ad Enti locali per l'esercizio di funzioni ai predetti Enti delegate. 5. La corresponsione del trattamento di cui al comma precedente resta subordinata ad apposita domanda dell'avente titolo, da presentare dopo l'avvenuta liquidazione dell'indennita' premio di servizio da parte dell'Istituto Nazionale di Previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione Pubblica (INPDAP)".